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Accordo su un tribunale unificato dei brevetti
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
su un tribunale unificato dei brevetti
2013/C 175/01
GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di un mercato interno nell'ambito dell'Unione europea caratterizzato dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia so
CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali pregiudicano l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese che incontrano delle difficolt& nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovreb
CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo (&CBE&), che & stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da parte dell'Ufficio
CONSIDERANDO che, in virt& del regolamento (UE) n.&, i titolari dei brevetti possono richiedere un effetto unitario dei propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla coo
DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati, nonch& di rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validit&
CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualit&, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalit& e della flessibilit&
CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti europei concessi a norma delle disposizioni della CBE;
CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve assicurare l'uniformit& dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'U
RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virt& del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena applicazione, nonch& il rispetto, del diritto dell'Unione nei rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche confe
CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicurarne la corretta applicazione e l'inte il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'articolo 267 TFUE;
CONSIDERANDO che gli Stati membri contraenti, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla responsabilit& extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'U
CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una procedura di infrazione pu& quindi essere presentata ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del diritto dell'U
RICORDANDO il primato del diritto dell'Unione, che comprende il TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'U
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'U gli Stati membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il r
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al tredicesimo deposito, purch& tra gli Stati membri contraenti che avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n.& relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data & posteriore,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI
Disposizioni generali
Articolo 1
Tribunale unificato dei brevetti
&E istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.
Il tribunale unificato dei brevetti & un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed & pertanto soggetto agli stessi obblighi in virt& del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
&tribunale&, il tribunale unificato dei brevetti istituito
&Stato membro&, uno Stato membro dell'U
&Stato membro contraente&, uno Stato membro parte
&CBE&, la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, inclusa ogni
&brevetto europeo&, un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in virt& del regolamento (UE) n.&;
&brevetto europeo con effetto unitario&, un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto unitario in virt& del regolamento (UE) n.&;
&brevetto&, un brevetto europeo e/o un brevetto europeo
&certificato protettivo complementare&, un certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n.&469/2009 o a norma del regolamento (CE) n.&1610/96;
&statuto&, lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I, che costituisce parte integrante
&regolamento di procedura&, il regolamento di procedura del tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41.
Articolo 3
Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica a qualsiasi:
brevetto europeo
certificato protettivo complementare concesso per un prodotto pro
brevetto europeo che non & ancora estinto alla data di entrata in vigore del presente accordo o che & stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83; e
richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83.
Articolo 4
Status giuridico
1.&&&Il tribunale ha personalit& giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacit& giuridica pi& estesa accordata alle persone giuridiche in virt& del diritto nazionale dello Stato in questione.
2.&&&Il tribunale & rappresentato dal presidente della corte d'appello che & eletto conformemente allo statuto.
Articolo 5
Responsabilit&
1.&&&La responsabilit& contrattuale del tribunale & disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione conformemente al regolamento (CE) n.&593/2008 (Roma I), ove applicabile, o, in caso contrario, conformemente al diritto dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
2.&&&La responsabilit& extracontrattuale del tribunale in relazione ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n.&864/2007 (Roma II), & disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente nel quale si & verificato il danno. La presente disposizione fa salva l'applicazione dell'articolo 22.
3.&&&L'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie a norma del paragrafo 2 & quello dello Stato membro contraente nel quale si & verificato il danno.
Disposizioni istituzionali
Articolo 6
1.&&&Il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.
2.&&&Il tribunale esercita le funzioni conferitegli dal presente accordo.
Articolo 7
Tribunale di primo grado
1.&&&Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali.
2.&&&La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.
3.&&&Una divisione locale & istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede.
4.&&&Un'ulteriore divisione locale & istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per anno civile, che sono stati avviati in tale Stato membro contraente nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero delle divisioni locali in uno Stato membro contraente non & superiore a quattro.
5.&&&Una divisione regionale & istituita per due o pi& Stati membri contraenti su loro richiesta, conformemente allo statuto. Tali Stati membri contraenti designano la sede della divisione in questione. La divisione regionale pu& tenere udienze in pi& luoghi.
Articolo 8
Composizione dei collegi del tribunale di primo grado
1.&&&I collegi del tribunale di primo grado hanno una composizione multinazionale. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), essi si riuniscono in una formazione di tre giudici.
2.&&&I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media meno di cinquanta procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico che non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato e che sono assegnati dal pool di giudici caso per caso conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.
3.&&&In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione locale in uno Stato membro contraente nel quale, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media cinquanta o pi& procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie funzioni presso la divisione locale per un lungo periodo, ove sia necessario per l'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un carico di lavoro elevato.
4.&&&I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico, scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati, e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati e che & assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.
5.&&&Su richiesta di una delle parti, il collegio di una divisione locale o regionale chiede al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un ulteriore giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Inoltre, il collegio di una divisione locale o regionale, previa audizione delle parti, pu& presentare tale richiesta di propria iniziativa, ove lo ritenga opportuno.
Nei casi in cui tale giudice qualificato sotto il profilo tecnico & assegnato, nessun altro giudice qualificato sotto il profilo tecnico pu& essere assegnato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a).
6.&&&I collegi della divisione centrale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tuttavia, i collegi della divisione centrale che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalit& di Stati membri contraenti differenti.
7.&&&In deroga ai paragrafi da 1 a 6 e conformemente al regolamento di procedura, le parti possono convenire che la loro causa sia giudicata da un unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
8.&&&I collegi del tribunale di primo grado sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
Articolo 9
Corte d'appello
1.&&&I collegi della corte d'appello si riuniscono in una formazione multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tali giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al collegio dal presidente della corte d'appello dal pool di giudici conformemente all'articolo 18.
2.&&&In deroga al paragrafo 1, i collegi che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalit& di Stati membri contraenti differenti.
3.&&&I collegi della corte d'appello sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
4.&&&I collegi della corte d'appello sono istituiti conformemente allo statuto.
5.&&&La corte d'appello ha sede a Lussemburgo.
Articolo 10
Cancelleria
1.&&&&E istituita una cancelleria presso la sede della corte d'appello. Essa & gestita dal cancelliere ed esercita le mansioni conferitele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura, il registro tenuto dalla cancelleria & accessibile al pubblico.
2.&&&Sono istituite sottosezioni della cancelleria presso tutte le divisioni del tribunale di primo grado.
3.&&&La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte dinanzi al tribunale. All'atto dell'archiviazione la sottosezione interessata notifica ogni causa alla cancelleria.
4.&&&Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all'articolo 22 dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.
Articolo 11
Sono istituiti un comitato amministrativo, un comitato del bilancio e un comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione ed il funzionamento efficaci del presente accordo. Essi esercitano in particolare le funzioni previste dal presente accordo e dallo statuto.
Articolo 12
Comitato amministrativo
1.&&&Il comitato amministrativo & composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea & rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualit& di osservatore.
2.&&&Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
3.&&&Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto.
4.&&&Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno.
5.&&&Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato & rinnovabile.
Articolo 13
Comitato del bilancio
1.&&&Il comitato del bilancio & composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente.
2.&&&Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
3.&&&Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri contraenti. Per l'adozione del bilancio & tuttavia richiesta la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri contraenti.
4.&&&Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.
5.&&&Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato & rinnovabile.
Articolo 14
Comitato consultivo
1.&&&Il comitato consultivo:
assiste il comitato amministrativo nella preparazione della nomina dei g
formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15 dello statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di formazione dei giudici di cui all'articolo 19; e
fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i requisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48, paragrafo 2.
2.&&&Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati, conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Tale mandato & rinnovabile.
3.&&&La composizione del comitato consultivo assicura un'ampia gamma di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni.
4.&&&Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno.
5.&&&Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato & rinnovabile.
Giudici del tribunale
Articolo 15
Criteri di eleggibilit& per la nomina dei giudici
1.&&&Il tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. I giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali.
2.&&&I giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono in possesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato membro contraente.
3.&&&I giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono in possesso di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico. Essi hanno anche una comprovata conoscenza del diritto e della procedura civili in materia di controversie brevettuali.
Articolo 16
Procedura di nomina
1.&&&Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati pi& idonei per la nomina a giudice del tribunale conformemente allo statuto.
2.&&&Sulla base di tale elenco il comitato amministrativo nomina i giudici del tribunale deliberando di comune accordo.
3.&&&Lo statuto stabilisce le disposizioni di attuazione per la nomina dei giudici.
Articolo 17
Indipendenza dei giudici e imparzialit&
1.&&&Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono dell'indipendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro funzioni i giudici non sono vincolati da istruzioni.
2.&&&I giudici qualificati sotto il profilo giuridico nonch& i giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra occupazione, retribuita o meno, salvo qualora sia accordata dal comitato amministrativo una eccezione in tal senso.
3.&&&In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di giudice non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello nazionale.
4.&&&L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del tribunale non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi.
5.&&&In caso di conflitto di interessi, il giudice interessato non partecipa ai procedimenti. Lo statuto stabilisce norme atte a disciplinare i conflitti di interessi.
Articolo 18
Pool di giudici
1.&&&&E costituito un pool di giudici conformemente allo statuto.
2.&&&Il pool di giudici si compone di tutti i giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di tutti i giudici qualificati sotto il profilo tecnico del tribunale di primo grado che sono giudici del tribunale a tempo pieno o a tempo parziale. Il pool di giudici comprende almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico per ciascun settore tecnologico, dotato di qualifiche ed esperienza pertinenti. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico del pool di giudici sono anche a disposizione della corte d'appello.
3.&&&Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del pool di giudici sono assegnati alla divisione interessata dal presidente del tribunale di primo grado. L'assegnazione dei giudici & fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle conoscenze linguistiche e sulla pertinente esperienza. L'assegnazione dei giudici garantisce la stessa qualit& elevata di lavoro e lo stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico in tutti i collegi del tribunale di primo grado.
Articolo 19
Quadro di formazione
1.&&&Per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripartizione geografica di questo tipo di conoscenze e competenze specifiche & istituito un quadro di formazione dei giudici, le cui modalit& sono indicate nello statuto. Le strutture per tale quadro sono situate a Budapest.
2.&&&Il quadro di formazione si concentra in particolare sui seguenti aspetti:
tirocini presso tribunali nazionali competenti in materia di brevetti o divisioni del tribunale di primo grado con un numero considerevole di cont
miglioramento delle con
aspetti tecnici del
diffusione di conoscenze ed esperienze in materia di procedura civile per i giudici qualificati sott
preparazione dei candidati alla funzione di giudice.
3.&&&Il quadro di formazione impartisce una formazione continua. Sono organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del tribunale al fine di dibattere degli sviluppi del diritto dei brevetti e assicurare la coerenza della giurisprudenza del tribunale.
Primato del diritto dell'Unione e responsabilit& degli Stati membri contraenti
Articolo 20
Primato e rispetto del diritto dell'Unione
Il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralit& e ne rispetta il primato.
Articolo 21
Domande di pronuncia pregiudiziale
Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il tribunale.
Articolo 22
Responsabilit& per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione
1.&&&Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, conformemente al diritto dell'Unione in materia di responsabilit& extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai relativi tribunali nazionali in violazione del diritto dell'Unione.
2.&&&Le azioni per il risarcimento di tali danni sono proposte contro lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o la sede principale di attivit& ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivit&, la sua sede di attivit&, dinanzi all'autorit& competente di tale Stato membro contraente. Se il ricorrente non ha la residenza o la sede principale di attivit& ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivit&, la sua sede di attivit&, in uno Stato membro contraente, esso pu& proporre tale azione contro lo Stato membro contraente in cui ha sede la corte d'appello, dinanzi all'autorit& competente di detto Stato membro contraente.
L'autorit& competente applica la legge del foro, eccetto il diritto internazionale privato, a tutte le questioni non disciplinate dal diritto dell'Unione o dal presente accordo. Il ricorrente ha diritto ad ottenere l'intero importo del risarcimento riconosciuto dall'autorit& competente da parte dallo Stato membro contraente contro cui & stata promossa l'azione.
3.&&&Lo Stato membro contraente che ha pagato il risarcimento ha diritto ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo proporzionale stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4. Le modalit& che disciplinano il contributo degli Stati membri contraenti a titolo del presente paragrafo sono definite dal comitato amministrativo.
Articolo 23
Responsabilit& degli Stati membri contraenti
Le azioni del tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all'insieme degli Stati membri contraenti collettivamente.
Fonti del diritto e diritto sostanziale
Articolo 24
Fonti del diritto
1.&&&Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni:
sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n.& e il regolamento (UE) n.&;
sulla CBE;
su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Sta e
sul diritto nazionale.
2.&&&Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti, la legge applicabile & determinata:
dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione contenenti norme di diritto in o
in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto in o
in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale.
3.&&&Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72.
Articolo 25
Diritto di impedire l&utilizzazione diretta dell&invenzione
Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di:
fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il
utilizzare un procedimento che & oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento & vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire il procedimento affinch& sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il
offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che & oggetto del brevetto.
Articolo 26
Diritto di impedire l&utilizzazione indiretta dell&invenzione
1.&&&Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione.
2.&&&Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall&articolo 25.
3.&&&Le persone che compiono gli atti di cui all&articolo 27, lettere da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all&utilizzazione dell&invenzione ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 27
Limiti degli effetti di un brevetto
I diritti conferiti da un brevetto non si estendono:
agli atti compiuti in ambito privato e per finalit&
agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'i
all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre variet&
agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE, o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di u
alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, n& agli atti riguardanti i medicinali cos&
all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della propriet& industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purch& l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le
all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la protezione della propriet& industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale
agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944, quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale
all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purch& il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.&2100/94;
all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attivit& agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o ai fini di un'attivit& di ripr
agli atti e all&utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE, in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilit&; e
agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE.
Articolo 28
Diritto basato su una precedente utilizzazione dell'invenzione
Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale di tale invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti relativi a un brevetto per la stessa invenzione.
Articolo 29
Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo
I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.
Articolo 30
Effetti dei certificati protettivi complementari
Un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi diritti che sono attribuiti dal brevetto ed & soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi.
Competenza internazionale
Articolo 31
Competenza internazionale
La competenza internazionale del tribunale & stabilita conformemente al regolamento (UE) n.& o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano).
Articolo 32
Competenza del tribunale
1.&&&Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:
azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzional
azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati prot
azioni per misure provvisorie e cau
azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullit& dei certificati prot
domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullit& dei certificati prot
azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevett
azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'
azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n.&; e
azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n.&.
2.&&&Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.
Articolo 33
Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado
1.&&&Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g), sono proposte dinanzi:
alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si & verificata o pu& verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Sta o
alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralit& di convenuti, uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attivit& ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivit&, la sua sede di attivit&, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente. Un'azione contro una pluralit& di convenuti pu& essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione.
Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera h), sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera b) del primo comma.
Le azioni contro convenuti aventi la loro residenza, la sede principale di attivit& ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivit&, la loro sede di attivit& al di fuori del territorio degli Stati membri contraenti sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera a) del primo comma o dinanzi alla divisione centrale.
Se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono proposte dinanzi alla divisione centrale.
2.&&&Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h), & pendente dinanzi a una divisione del tribunale di primo grado, le stesse parti non possono proporre un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h) con riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione.
Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), & pendente dinanzi a una divisione regionale e la violazione si & verificata nei territori di tre o pi& divisioni regionali, la divisione regionale interessata, su richiesta del convenuto, deferisce la causa alla divisione centrale.
Nel caso in cui un'azione tra le stesse parti con riguardo allo stesso brevetto sia stata proposta dinanzi a pi& divisioni differenti, & competente per l'intera causa la divisione adita per prima e qualsiasi divisione successivamente adita dichiara l'azione inammissibile conformemente al regolamento di procedura.
3.&&&Una domanda riconvenzionale di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), pu& essere proposta in caso di azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). La divisione locale o regionale interessata, previa audizione delle parti, ha la facolt& di:
procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecn
deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale e di sospendere o procedere con l'a o
con l'accordo delle parti, deferire la causa alla divisione centrale per decisione.
4.&&&Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e d), sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Tuttavia, se dinanzi a una divisione locale o regionale & stata proposta, tra le stesse parti e con riguardo allo stesso brevetto, un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tali azioni possono essere proposte solo dinanzi alla stessa divisione locale o regionale.
5.&&&Se un'azione di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), & pendente dinanzi alla divisione centrale, le stesse parti possono proporre un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), con riguardo allo stesso brevetto, dinanzi a qualsiasi divisione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o dinanzi alla divisione centrale. La divisione locale o regionale interessata ha la facolt& di procedere conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6.&&&Un'azione di accertamento di non violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), pendente dinanzi alla divisione centrale & sospesa una volta che un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tra le stesse parti o tra il titolare di una licenza esclusiva e la parte che richiede un accertamento di non violazione con riguardo allo stesso brevetto sia proposta dinanzi ad una divisione locale o regionale entro tre mesi dalla data in cui l'azione & stata avviata dinanzi alla divisione centrale.
7.&&&Le parti possono convenire di proporre azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) ad h), dinanzi alla divisione da loro scelta, compresa la divisione centrale.
8.&&&Le azioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e), possono essere proposte senza che il richiedente debba presentare opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.
9.&&&Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), sono proposte dinanzi alla divisione centrale.
10.&&&Le parti informano il tribunale di eventuali procedimenti di revoca, limitazione o opposizione pendenti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e di eventuali richieste di esame accelerato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il tribunale pu& sospendere il procedimento se & prevedibile una rapida decisione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.
Articolo 34
Ambito di applicazione territoriale delle decisioni
Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto.
Mediazione e arbitrato in materia di brevetti
Articolo 35
Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti
1.&&&&E istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (&centro&). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.
2.&&&Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica mutatis mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non pu& essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.
3.&&&Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato.
4.&&&Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 36
Bilancio del tribunale
1.&&&Il bilancio del tribunale & finanziato dalle risorse finanziarie proprie del tribunale e, almeno nel periodo transitorio di cui all'articolo 83 ove necessario, dai contributi degli Stati membri contraenti. Il bilancio & in pareggio.
2.&&&Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai diritti processuali e da altre entrate.
3.&&&I diritti processuali sono fissati dal comitato amministrativo. Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad un diritto basato sul valore al di sopra di una soglia predefinita. I diritti processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in particolare per le piccole e medie imprese, le microentit&, le persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le universit& e gli organismi pubblici di ricerca, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale, riconoscendo i benefici economici alle parti interessate, e l'obiettivo di un tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio. Il livello dei diritti processuali & riveduto periodicamente dal comitato amministrativo. Si possono prendere in considerazione misure di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentit&.
4.&&&Se il tribunale non & in grado di pareggiare il bilancio sulle base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti gli versano contributi finanziari speciali.
Articolo 37
Finanziamento del tribunale
1.&&&Le spese di funzionamento del tribunale sono coperte dal suo bilancio, conformemente allo statuto.
Gli Stati membri contraenti che istituiscono una divisione locale predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale predispongono congiuntamente le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale, le sue sezioni o la corte d'appello predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Durante un periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti interessati forniscono anche personale di supporto amministrativo, fatto salvo lo statuto di tale personale.
2.&&&Alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti forniscono i contributi finanziari iniziali necessari per l'istituzione del tribunale.
3.&&&Durante il periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il contributo di ciascuno Stato membro contraente che ha ratificato o ha aderito all'accordo prima della sua entrata in vigore & calcolato in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio di detto Stato alla data di entrata in vigore del presente accordo e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente accordo.
Durante lo stesso periodo transitorio iniziale di sette anni, per gli Stati membri che ratificano o aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, i contributi sono calcolati in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio dello Stato membro che ratifica o aderisce all'accordo alla data di ratifica o di adesione e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello della ratifica o dell'adesione.
4.&&&Se al termine del periodo transitorio iniziale di sette anni, entro il quale si prevede che il tribunale abbia raggiunto l'autofinanziamento, si rendono necessari contributi da parte degli Stati membri contraenti, essi sono determinati conformemente alla scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario applicabile al momento in cui si rende necessario il contributo.
Articolo 38
Finanziamento del quadro di formazione dei giudici
Il quadro di formazione dei giudici & finanziato dal bilancio del tribunale.
Articolo 39
Finanziamento del centro
Le spese di funzionamento del centro sono finanziate dal bilancio del tribunale.
ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Disposizioni generali
Articolo 40
1.&&&Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del tribunale.
2.&&&Lo statuto & allegato al presente accordo. Lo statuto pu& essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato membro contraente, previa consultazione del tribunale. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo.
3.&&&Lo statuto garantisce che il funzionamento del tribunale & organizzato nella maniera pi& efficace e efficiente sotto il profilo dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.
Articolo 41
Regolamento di procedura
1.&&&Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedimenti dinanzi al tribunale. Esso & conforme al presente accordo e allo statuto.
2.&&&Il regolamento di procedura & adottato dal comitato amministrativo sulla base di ampie consultazioni con le parti interessate. &E richiesto il parere previo della Commissione europea sulla compatibilit& del regolamento di procedura con il diritto dell'Unione.
Il regolamento di procedura pu& essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale e previa consultazione della Commissione europea. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo n& lo statuto.
3.&&&Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del tribunale sono della massima qualit& e che i procedimenti sono organizzati nella maniera pi& efficace e efficiente sotto il profilo dei costi. Esso assicura un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario livello di discrezione dei giudici senza pregiudicare la prevedibilit& dei procedimenti per le parti.
Articolo 42
Proporzionalit& ed equit&
1.&&&Il tribunale tratta le controversie secondo modalit& adeguate alla loro importanza e complessit&.
2.&&&Il tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi previsti nel presente accordo e nello statuto siano utilizzati in maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.
Articolo 43
Gestione delle cause
Il tribunale gestisce attivamente le cause di cui & investito conformemente al regolamento di procedura senza pregiudicare la libert& delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa.
Articolo 44
Procedure elettroniche
Il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove in forma elettronica, nonch& la videoconferenza, conformemente al regolamento di procedura.
Articolo 45
Procedimenti pubblici
I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.
Articolo 46
Capacit& giuridica
Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti conformemente al proprio diritto nazionale, ha capacit& processuale dinanzi al tribunale.
Articolo 47
1.&&&Il titolare di un brevetto & autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale.
2.&&&Salvo disposizione contraria dell'accordo di licenza, il titolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto & autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale alle stesse condizioni del titolare di un brevetto, purch& quest'ultimo sia stato preliminarmente informato.
3.&&&Il titolare di una licenza non esclusiva non & autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale, a meno che il titolare del brevetto non sia stato preliminarmente informato e che l'accordo di licenza lo preveda espressamente.
4.&&&Nelle azioni proposte dal titolare di una licenza, il titolare del brevetto & autorizzato a partecipare all'azione dinanzi al tribunale.
5.&&&La validit& di un brevetto non pu& essere contestata mediante un'azione per violazione proposta dal titolare della licenza se il titolare del brevetto non partecipa al procedimento. La parte di un'azione per violazione che intende contestare la validit& di un brevetto deve proporre azioni contro il titolare del brevetto.
6.&&&Qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al proprio diritto nazionale, che siano interessati da un brevetto, possono proporre azioni conformemente al regolamento di procedura.
7.&&&Qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al suo diritto nazionale e che sia oggetto di una decisione presa dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n.&, sono autorizzati a proporre azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).
Articolo 48
Rappresentanza
1.&&&Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente.
2.&&&Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualit& di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali.
3.&&&I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al tribunale & tenuto dal cancelliere.
4.&&&I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di procedura.
5.&&&I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle immunit& necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni, compreso il privilegio del segreto professionale nei procedimenti dinanzi al tribunale con riguardo alle comunicazioni tra un rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, salvo che la parte interessata rinunci espressamente a detto privilegio.
6.&&&I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale intenzionalmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.
7.&&&La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non & richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).
Lingua dei procedimenti
Articolo 49
Lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado
1.&&&La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali o locali & una lingua ufficiale dell'Unione europea che & la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale.
2.&&&In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri contraenti possono designare una o pi& lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento della loro divisione locale o regionale.
3.&&&Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui & stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione da parte del collegio competente. Se il collegio non approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione sia deferita alla divisione centrale.
4.&&&Previo accordo delle parti il collegio competente pu&, per motivi di praticit& ed equit&, decidere di usare la lingua in cui & stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento.
5.&&&Su richiesta di una delle parti e sentito il parere delle altre parti e del collegio competente il presidente del tribunale di primo grado, per motivi di equit& e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compresa la posizione delle parti e in particolare quella del convenuto, pu& decidere di usare come lingua del procedimento la lingua in cui & stato rilasciato il brevetto. In tal caso, il presidente del tribunale di primo grado valuta la necessit& di uno specifico regime di traduzione e interpretariato.
6.&&&La lingua del procedimento presso la divisione centrale & la lingua in cui & stato rilasciato il brevetto in questione.
Articolo 50
Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello
1.&&&La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello & la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.
2.&&&In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui & stato rilasciato il brevetto.
3.&&&In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la corte d'appello pu& decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.
Articolo 51
Altre disposizioni relative alle lingue
1.&&&Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e la corte d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione.
2.&&&Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte d'appello possono predisporre un servizio di interpretariato per assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento
3.&&&In deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui & proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attivit& o la sede di attivit& in uno Stato membro ha il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attivit& ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivit&, la sede di attivit&, nelle seguenti circostanze:
la competenza & affidata alla divisione centrale conformemente all'articolo 33, paragrafo 1,
la lingua del procedimento presso la divisione centrale non & una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la residenza, la sede principale di attivit& ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivit&, la sede di attivit&; e
il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del procedimento.
Procedimenti dinanzi al tribunale
Articolo 52
Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale
1.&&&I procedimenti dinanzi al tribunale si svolgono in base alla procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale, conformemente al regolamento di procedura. Tutte le procedure sono organizzate in modo flessibile ed equilibrato.
2.&&&Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo mandato del collegio in seduta plenaria, & responsabile della convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in particolare con le parti le possibilit& di una composizione, anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del centro di cui all'articolo 35.
3.&&&La procedura orale offre alle parti la possibilit& di illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo delle parti il tribunale pu& prescindere dall'audizione.
Articolo 53
Mezzi di prova
1.&&&Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi probatori:
prove o esp
dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit).
2.&&&Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e pu& essere limitata a quanto necessario.
Articolo 54
Onere della prova
Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, l'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce.
Articolo 55
Inversione dell'onere della prova
1.&&&Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un brevetto & un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, & considerato, sino a prova contraria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.
2.&&&Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi & una probabilit& sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico.
3.&&&Nella produzione della prova contraria & preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.
Competenze del tribunale
Articolo 56
Competenze generali del tribunale
1.&&&Il tribunale pu& imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dal presente accordo e pu& subordinare le sue ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di procedura.
2.&&&Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilit& di essere ascoltate purch& ci& sia compatibile con l'effettiva attuazione dell'ordinanza.
Articolo 57
Periti del tribunale
1.&&&Fatta salva la facolt& delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, il tribunale pu& in qualunque momento nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della causa. Il tribunale fornisce agli esperti tutte le informazioni necessarie per la prestazione della consulenza.
2.&&&A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di periti conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco & tenuto dal cancelliere.
3.&&&I periti del tribunale danno prova di indipendenza e imparzialit&. Le norme in materia di conflitto di interessi applicabili ai giudici di cui all'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia ai periti del tribunale.
4.&&&Le perizie presentate al tribunale dagli esperti sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilit& di formulare osservazioni al riguardo.
Articolo 58
Protezione delle informazioni riservate
Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale pu& ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui & investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a specifiche persone.
Articolo 59
Ordine di presentare elementi di prova
1.&&&Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia specificato prove che si trovano nella disponibilit& della controparte o di un terzo, il tribunale pu& ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non comporta un obbligo di autoincriminazione.
2.&&&Su richiesta di una parte, il tribunale pu& ordinare, alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Articolo 60
Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco
1.&&&Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto & stato violato o sta per esserlo, il tribunale pu&, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2.&&&Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e dei relativi documenti.
3.&&&Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il tribunale pu&, su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto & stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispezione in loco. Tale ispezione in loco & effettuata da una persona nominata dal tribunale conformemente al regolamento di procedura.
4.&&&In occasione dell'ispezione in loco il richiedente non & presente in persona, ma pu& essere rappresentato da un professionista indipendente il cui nome deve essere specificato nell'ordine del tribunale.
5.&&&Le misure sono disposte, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
6.&&&In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti sono informati senza indugio e al pi& tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta dei convenuti si procede a un riesame, nel corso del quale i medesimi hanno diritto ad essere ascoltati, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
7.&&&Le misure di protezione delle prove possono essere subordinate alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione o una garanzia equivalente al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo 9.
8.&&&Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi al tribunale entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo pi& lungo.
9.&&&Qualora}

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